Informazioni legali e fiscali sulle donazioni individuali
Le persone fisiche possono sostenere Psicologia Condivisa APS attraverso donazioni individuali, intese come erogazioni liberali a favore delle attività istituzionali dell'Associazione.
Le donazioni individuali contribuiscono alla realizzazione di progetti di ascolto, prevenzione, formazione, divulgazione psicologica e promozione del benessere psicofisico e relazionale nella comunità.
Ai sensi dell'articolo 83 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore, le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate da persone fisiche a favore degli Enti del Terzo Settore possono beneficiare del regime di detrazione o deduzione fiscale previsto dalla normativa vigente, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.
Per poter usufruire delle eventuali agevolazioni fiscali, le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate mediante strumenti di pagamento tracciabili, quali bonifico bancario, carta di credito, carta di debito, assegno bancario o circolare, oppure altri sistemi di pagamento tracciabili ammessi dalla normativa.
È opportuno conservare la documentazione dell'erogazione effettuata, come ricevuta del bonifico, estratto conto, ricevuta del pagamento elettronico o altra attestazione idonea a documentare la liberalità.
Le attività di raccolta fondi degli Enti del Terzo Settore sono disciplinate dall'articolo 7 del Codice del Terzo Settore e dalle Linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 giugno 2022. Tali attività devono essere svolte nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori, donatori e comunità.
Il trattamento fiscale delle donazioni individuali può variare in base alla situazione personale del donatore, alla modalità dell'erogazione, alla documentazione disponibile, alla qualifica dell'ente beneficiario e alla specifica disciplina applicabile.
Le informazioni contenute in questa sezione hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono consulenza fiscale, legale, amministrativa o professionale. Non sostituiscono la normativa vigente né l'eventuale valutazione del caso concreto da parte di un professionista qualificato.
Per gli aspetti non espressamente trattati, per eventuali aggiornamenti normativi e per l'inquadramento di situazioni specifiche, si rimanda alla consultazione della normativa completa e dei canali istituzionali competenti.
Si invita pertanto il donatore a confrontarsi con il proprio consulente fiscale, commercialista, legale o professionista di fiducia prima di effettuare l'erogazione o di richiedere l'applicazione di eventuali benefici fiscali.
