Statuto
Atto costitutivo
Atto costitutivo dell’“Associazione Psicologia Condivisa: per il benessere psicofisico e relazionale – Associazione di Promozione Sociale ed Ente del Terzo settore”.
Il giorno 08 del mese di maggio dell’anno 2026 alle ore 9.00 in Chieri, Via Don Lorenzo Perosi 1, si sono riuniti i signori:
- Iolanda Gaeta
- Raffaella Bruzzichelli
- Enrica Carena
- Elena Tolone
- Federica Boschiazzo
- Chiara Brazzo
- Carla Luigina Eandi
- Marco Brazzo
- Giulio Brazzo
I presenti chiamano a presiedere la riunione la signora Iolanda Gaeta, la quale nomina quale segretaria la signora Federica Boschiazzo che accetta.
Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio.
Il Segretario dà lettura dello Statuto che, dopo essere stato discusso e posto in votazione, viene approvato all’unanimità. Lo Statuto allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
I presenti, di comune accordo, convengono quanto segue.
Art. 1
È costituita l’associazione denominata “Associazione Psicologia Condivisa: per il benessere psicofisico e relazionale” che assumerà la qualificazione di Associazione di Promozione Sociale (APS) e di Ente del Terzo Settore (ETS) a seguito dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
L’Associazione è disciplinata dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, nonché dal presente Statuto.
Art. 2
L’Associazione nasce dal desiderio di creare uno spazio in cui la psicologia torni a essere parola viva, luogo di incontro e di pensiero condiviso. Essa rappresenta l’evoluzione naturale di un percorso pluriennale di divulgazione scientifica e di costruzione culturale nel territorio.
L’Associazione intende valorizzare e rendere stabile il progetto “Psicologia Condivisa: conoscenza e consapevolezza per il benessere comune” nato come iniziativa di divulgazione psicologica sul territorio e sviluppatosi attraverso incontri pubblici, conferenze, percorsi tematici e gruppi di confronto rivolti a genitori, insegnanti, operatori sanitari e cittadini, contribuendo alla diffusione della cultura psicologica come strumento di prevenzione, consapevolezza e promozione della salute collettiva.
La nascita dell’Associazione segna il passaggio da un’iniziativa individuale a una struttura collettiva e stabile, capace di articolarsi in ambiti di intervento differenziati ma tra loro coerenti, tra cui:
- Area formazione, supervisione ed educativa
Include percorsi formativi e di supervisione rivolti a insegnanti, educatori, professionisti sanitari e operatori sociali, insieme a interventi nei contesti educativi e scolastici. - Area corpo, espressività ed esperienziale
Integra attività corporee, espressive e territoriali, attraverso pratiche di movimento consapevole, laboratori artistici e esperienze immersive in contesti naturali e di gruppo, orientate all’integrazione tra dimensione corporea, emotiva e relazionale e alla rielaborazione dell’esperienza. - Area culturale e divulgativa
Comprende attività di divulgazione psicologica attraverso incontri pubblici, eventi e collaborazioni culturali ed editoriali, finalizzate a rendere la conoscenza psicologica accessibile e a promuovere consapevolezza diffusa nella comunità. - Area ascolto, prevenzione e legami familiari
Comprende attività di accoglienza, consulenza e sostegno psicologico a tempo limitato, orientate all’ascolto del disagio, alla chiarificazione della domanda e all’attivazione delle risorse personali e relazionali, integrate con interventi di sostegno alla genitorialità e ai legami familiari con eventuale funzione di orientamento ai servizi del territorio.
Le aree si integrano all’interno di una prospettiva unitaria che considera il benessere come espressione dell’interazione tra dimensione psichica, corporea e relazionale, promuovendo contesti in cui la persona possa essere sostenuta nei propri processi di crescita e trasformazione.
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:
a) attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
b) attività di formazione universitaria e post universitaria, intese come percorsi di alta formazione, aggiornamento, qualificazione, supervisione educativa e sviluppo professionale rivolti a studenti universitari, laureati e professionisti operanti nei contesti educativi, sanitari, associativi e organizzativi, anche in collaborazione con università, enti accademici, istituzioni pubbliche e private, ordini professionali ed enti del Terzo Settore. Tali attività comprendono corsi, seminari, laboratori, gruppi esperienziali, percorsi di supervisione e dispositivi formativi finalizzati all’integrazione tra conoscenze teoriche, competenze operative, capacità riflessiva e lettura delle dinamiche relazionali nei contesti professionali;
c) attività di ascolto, orientamento e sostegno psicologico di primo livello, attraverso il Centro d’Ascolto dell’Associazione, rivolte a individui, coppie, genitori e gruppi, finalizzate alla prevenzione del disagio, alla promozione del benessere psicologico e relazionale e all’eventuale orientamento verso servizi e percorsi di cura più strutturati, nel rispetto della normativa vigente e dei principi deontologici;
d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura psicologica, della prevenzione e della pratica del volontariato, nonché delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e relative disposizioni di attuazione;
e) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
L’Associazione può rilasciare attestati di partecipazione o frequenza, nel rispetto della normativa vigente e senza attribuzione di titoli accademici con valore legale.
Tali attività sono svolte prevalentemente in forma di volontariato, nonché mediante l’erogazione gratuita di servizi, beni o interventi a favore della collettività, nel rispetto delle finalità istituzionali e della normativa vigente.
Per la partecipazione alle attività istituzionali, quali corsi, seminari, laboratori e percorsi esperienziali, l’Associazione può richiedere contributi economici finalizzati esclusivamente alla copertura dei costi organizzativi e alla sostenibilità delle iniziative, nel rispetto dei principi di trasparenza e in assenza di finalità di lucro.
L’Associazione può realizzare interventi di sostegno a favore di persone, gruppi o comunità in condizioni di fragilità o vulnerabilità, attraverso l’erogazione di servizi, attività formative e iniziative culturali e, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, contributi economici finalizzati alla promozione del benessere psicologico e relazionale. Tali interventi sono coerenti con le finalità istituzionali dell’Associazione e non possono in alcun caso configurare distribuzione di utili o vantaggi economici a favore degli associati. Ogni erogazione è effettuata nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità.
L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti previsti dall’art. 6 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dai relativi decreti attuativi.
Art. 3
L’Associazione non ha scopo di lucro. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È vietata la distribuzione, diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ad Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 4
L’Associazione ha durata indeterminata. Il primo esercizio dell’Associazione termina il 31 dicembre 2026.
Art. 5
I diritti e gli obblighi degli Associati, nonché le condizioni e la procedura per la loro ammissione all’Associazione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con l’attività di interesse generale svolta, sono disciplinati dallo Statuto allegato.
Art. 6
Sono organi dell’Associazione l’Assemblea degli Associati, il Consiglio direttivo e il Presidente.
La composizione, la nomina e il funzionamento degli organi associativi sono disciplinati dallo Statuto allegato.
Art. 7
I presenti nominano, all’unanimità, a comporre il Consiglio direttivo per il primo mandato della durata di tre anni, i signori:
- Iolanda Gaeta, Presidente e Responsabile scientifico
- Enrica Carena, Vicepresidente
- Federica Boschiazzo, Segretaria e Tesoriera
- Chiara Brazzo, Consigliere
- Marco Brazzo, Consigliere
- Giulio Brazzo, Consigliere
Tutti gli eletti accettano la nomina, dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge.
La rappresentanza dell’Associazione è disciplinata dallo Statuto allegato.
Art. 8
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell’Associazione è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla normativa vigente.
Art. 9
Al Presidente, in qualità di legale rappresentante, è attribuito l’incarico di chiedere l’iscrizione dell’Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, nella sezione relativa alle Associazioni di Promozione Sociale.
Art. 10
Le spese della presente scrittura, annesse e dipendenti, sono a esclusivo carico dell’Associazione qui costituita.
Letto, approvato e sottoscritto.
Chieri, 08 maggio 2026
- Iolanda Gaeta
- Raffaella Bruzzichelli
- Enrica Carena
- Elena Tolone
- Federica Boschiazzo
- Chiara Brazzo
- Carla Luigina Eandi
- Marco Brazzo
- Giulio Brazzo
Statuto dell’“Associazione Psicologia Condivisa: per il benessere psicofisico e relazionale – Associazione di Promozione Sociale ed Ente del Terzo settore”
Art. 1 - Denominazione
È costituita l’associazione denominata “Associazione Psicologia Condivisa: per il benessere psicofisico e relazionale APS ETS” di seguito denominata “Associazione”.
L’Associazione è disciplinata dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 dal Codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione, nonché dal presente Statuto.
Art. 2 - Sede e durata
L’Associazione ha sede nel Comune di Chieri, in Via Don Lorenzo Perosi 1. Le variazioni di indirizzo all’interno dello stesso Comune non costituiscono modifica dello Statuto. L’Associazione ha durata indeterminata.
Art. 3 - Scopo, finalità e attività
La nascita dell’Associazione segna il passaggio da un’iniziativa individuale a una struttura collettiva e stabile, con l’obiettivo di operare come centro di formazione, aggiornamento, supervisione, ascolto e ricerca psicosociale, in sinergia con istituzioni educative, enti locali, università, servizi e professionisti del territorio.
L’Associazione si configura come uno spazio integrato che unisce attività di formazione, divulgazione, ascolto e intervento esperienziale, articolandosi in diverse aree tra loro connesse, tra cui il Centro d’Ascolto, i percorsi formativi e di supervisione, le attività culturali e divulgative e le iniziative esperienziali, artistiche e corporee, con l’obiettivo di rendere la conoscenza psicologica accessibile e condivisa e di promuovere il benessere psicofisico e relazionale della persona.
Il progetto si fonda sull’idea che il benessere non sia riducibile a una dimensione esclusivamente individuale, ma rappresenti il risultato dell’integrazione tra dimensione psichica, corporea e relazionale. In questa prospettiva, l’Associazione si propone di costruire contesti nei quali l’esperienza possa essere accolta, compresa e sostenuta, favorendo processi di consapevolezza e trasformazione.
In attuazione delle proprie finalità, l’Associazione sviluppa un polo formativo stabile orientato alla prevenzione della salute mentale e alla formazione, all’aggiornamento e alla supervisione di professionisti, gruppi di lavoro e organizzazioni nei contesti educativi, sanitari, sociali e organizzativi, attraverso percorsi strutturati che integrano dimensione teorica e competenze operative.
All’interno di tale struttura, l’Associazione realizza attività di ascolto, consulenza, orientamento e sostegno psicologico di primo livello attraverso il Centro d’Ascolto, inteso come spazio di accoglienza della domanda, di prevenzione del disagio e di eventuale orientamento verso servizi e percorsi di cura più strutturati, nel rispetto della normativa vigente e dei principi deontologici della professione.
Parallelamente, l’Associazione promuove attività di divulgazione e iniziative culturali finalizzate alla diffusione della conoscenza psicologica come strumento di consapevolezza e prevenzione, nonché attività culturali, artistiche, espressive e corporee orientate al coinvolgimento attivo della persona e alla promozione del benessere psicofisico e relazionale.
L’Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri Associati, dei loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale:
d) attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, orientate alla promozione della consapevolezza psicologica, alla prevenzione del disagio e allo sviluppo di competenze relazionali nei contesti educativi, sanitari, associativi e organizzativi;
g) attività di formazione universitaria e post universitaria, intese come percorsi di alta formazione, aggiornamento, qualificazione, supervisione educativa e sviluppo professionale rivolti a studenti universitari, laureati e professionisti operanti nei contesti educativi, sanitari, associativi e organizzativi, anche in collaborazione con università, enti accademici, istituzioni pubbliche e private, ordini professionali ed enti del Terzo Settore. Tali attività comprendono corsi, seminari, laboratori, gruppi esperienziali e percorsi di supervisione, finalizzati all’integrazione tra conoscenze teoriche, competenze operative, capacità riflessiva e lettura delle dinamiche relazionali nei contesti professionali;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, espressive e ricreative di interesse sociale, comprese iniziative, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura psicologica, della prevenzione e del benessere psicofisico e relazionale, nonché della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e relative disposizioni di attuazione, anche attraverso la realizzazione di eventi pubblici, incontri, gruppi di confronto, laboratori artistici, teatrali ed espressivi, attività corporee e motorie, pratiche di movimento e iniziative sul territorio rivolte alla comunità;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
In tale contesto rientra anche l’attività di ascolto, orientamento e sostegno alla persona, finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione del benessere psicologico e relazionale, riconducibili agli interventi e servizi sociali di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), nonché alle attività educative e formative di cui alla lettera d) del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
Tali attività sono realizzate attraverso il Centro d’Ascolto dell’Associazione, che opera nell’ambito della promozione del benessere psicologico e del sostegno alla persona, ispirandosi a un orientamento di matrice psicodinamica e sistemico relazionale, con attenzione dunque alla dimensione relazionale e ai contesti familiari e sociali, in un’ottica integrata.
Le attività si configurano come interventi di accoglienza della domanda, ascolto attivo, orientamento e supporto, rivolti a individui, coppie, famiglie e gruppi. Qualora emerga la necessità di percorsi di cura più strutturati, l’Associazione favorisce l’invio a professionisti qualificati o ai servizi competenti.
Le eventuali prestazioni professionali di natura sanitaria, ivi comprese quelle psicoterapeutiche, sono erogate direttamente dai singoli professionisti nell’ambito della propria attività professionale, in autonomia e responsabilità, nel rispetto della normativa vigente.
L’Associazione può rilasciare attestati di partecipazione o frequenza, nel rispetto della normativa vigente e senza attribuzione di titoli accademici con valore legale.
Tali attività sono svolte prevalentemente in forma di volontariato, nonché mediante l’erogazione gratuita di servizi, beni o interventi a favore della collettività, nel rispetto delle finalità istituzionali e della normativa vigente.
Per la partecipazione alle attività istituzionali, quali corsi, seminari, laboratori e percorsi esperienziali, l’Associazione può richiedere contributi economici finalizzati esclusivamente alla copertura dei costi organizzativi e alla sostenibilità delle iniziative, nel rispetto dei principi di trasparenza e in assenza di finalità di lucro.
L’Associazione può realizzare interventi di sostegno a favore di persone, gruppi o comunità in condizioni di fragilità o vulnerabilità, attraverso l’erogazione di servizi, attività formative e iniziative culturali e, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, contributi economici finalizzati alla promozione del benessere psicologico e relazionale. Tali interventi sono coerenti con le finalità istituzionali dell’Associazione e non possono in alcun caso configurare distribuzione di utili o vantaggi economici a favore degli associati. Ogni erogazione è effettuata nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità.
L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, in via secondaria e strumentale rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti previsti dall’art. 6 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dai relativi decreti attuativi. Il Consiglio direttivo individua e disciplina tali attività.
Per finanziare le attività istituzionali, l’Associazione può esercitare attività di raccolta fondi nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle relative disposizioni di attuazione.
Per lo svolgimento delle attività, l’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati. Ai volontari è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e alle condizioni stabilite dal Consiglio direttivo.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente.
Art. 4 - Associati, diritti e doveri
L’Associazione deve essere composta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Sono Associati i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell’Atto costitutivo dell’Associazione e gli altri soggetti che siano successivamente ammessi a parteciparvi secondo lo Statuto, sul presupposto della condivisione delle finalità e dei principi statutari dell’Associazione. Se il numero degli Associati scende al di sotto del numero legale, esso deve essere reintegrato entro un anno, ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 117/2017. Possono essere ammessi come Associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
Gli Associati hanno pari diritti e doveri.
In particolare, gli Associati hanno il diritto di partecipare alle attività associative, il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi associativi dell’Associazione, il diritto di voto per l’approvazione del rendiconto consuntivo di esercizio annuale, il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali, nonché il diritto di consultare ed estrarre copia dei libri sociali presso la sede, facendone richiesta al Consiglio direttivo, il quale consentirà l’accesso entro i successivi trenta giorni, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
L’Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli Associati nell’organizzazione e nello svolgimento delle attività, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione.
Gli Associati sono tenuti all’osservanza dell’Atto costitutivo, dello Statuto, delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi e della normativa applicabile, nonché all’adempimento degli obblighi ivi stabiliti, tra cui il versamento delle quote associative.
Ogni Associato è tenuto, per ciascun esercizio in cui risulta tale qualità, al versamento della quota associativa pari a euro 25,00. L’importo della quota può essere modificato con delibera del Consiglio direttivo e non è rimborsabile in caso di perdita della qualifica di Associato.
La qualità di Associato è personale, intrasmissibile e non può essere collegata in alcun modo alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Gli Associati non in regola con il pagamento della quota annuale decadono dallo status di Associato.
Art. 5 - Ammissione degli Associati
Possono essere ammessi come Associati coloro che condividono le finalità e i principi dell’Associazione e che si impegnano a rispettarne lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi.
L’ammissione all’Associazione in qualità di Associato presuppone la presentazione di una domanda al Consiglio direttivo dell’Associazione, su modulo predisposto dal medesimo organo, contenente i dati identificativi del soggetto, la motivazione della richiesta di associarsi e la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente l’Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi sessanta giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. La domanda di ammissione si intende accolta se, entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine, la delibera non è comunicata al soggetto che l’ha presentata. La delibera di ammissione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli Associati. La data dell’iscrizione coincide con quella in cui la domanda è accolta. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all’interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.
Art. 6 - Associati e partecipanti alle attività associative
L’Associazione distingue in modo chiaro tra la figura dell’Associato e quella del Partecipante alle attività, riconoscendo che si tratta di modalità differenti di relazione con il progetto, entrambe legittime ma caratterizzate da un diverso livello di appartenenza, di coinvolgimento e di responsabilità.
L’Associato è la persona che aderisce all’Associazione condividendone i valori, le finalità e l’impianto culturale e formativo, impegnandosi a sostenerne lo sviluppo nel tempo non solo attraverso la partecipazione alle attività, ma anche attraverso un investimento relazionale nella vita associativa. Tale qualifica si assume secondo quanto previsto dall’art. 5 dello Statuto.
Il Partecipante è colui che svolge le attività culturali, formative, informative, divulgative ed esperienziali, nonché ai servizi e agli interventi promossi in coerenza con le finalità istituzionali, secondo modalità e criteri stabiliti dal Consiglio direttivo o da appositi regolamenti interni.
La partecipazione alle attività non comporta automaticamente l’acquisizione della qualità di Associato né attribuisce diritti di partecipazione alla vita istituzionale dell’Associazione. Essa rappresenta tuttavia un primo livello di contatto e di esperienza, che può nel tempo evolvere in una richiesta di adesione più stabile e consapevole.
Attraverso questa distinzione, l’Associazione intende promuovere un modello di appartenenza fondato sulla libertà e sulla gradualità, in cui ogni persona possa avvicinarsi al progetto secondo tempi e modalità coerenti con la propria esperienza, mantenendo al contempo una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità.
Art. 7 - Recesso ed esclusione dell’Associato
La qualità di Associato è a tempo indeterminato, ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi:
- recesso dell’Associato, da comunicarsi al Consiglio direttivo dell’Associazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative per l’anno in corso;
- esclusione dell’Associato, deliberata dal Consiglio direttivo per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di Associato o per altri gravi motivi. Costituisce grave inadempienza l’omesso versamento della quota associativa se, a seguito di sollecito del Consiglio direttivo, non segue l’adempimento entro i successivi quindici giorni. Contro la decisione del Consiglio direttivo è sempre ammesso il ricorso all’Assemblea;
- decesso della persona fisica associata o scioglimento dell’ente associato.
Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla ripetizione di quanto apportato o versato all’Associazione.
Art. 8 - Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione l’Assemblea degli Associati, il Consiglio direttivo e il Presidente del Consiglio direttivo, il Responsabile Scientifico.
Sono organi dell’Associazione anche l’organo di controllo e il revisore legale dei conti, ove la nomina sia facoltativamente deliberata dall’Assemblea degli Associati o obbligatoria ai sensi degli artt. 30 e 31 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
Il Responsabile scientifico (quale riferimento per l’indirizzo teorico, metodologico e culturale delle attività promosse) ha il compito di garantire la coerenza degli interventi rispetto alla cornice psicologica di riferimento dell’Associazione, di orientamento psicodinamico e sistemico relazionale, assicurando la qualità dei contenuti divulgativi, formativi ed esperienziali. In particolare, cura la progettazione delle attività, supervisiona i contenuti e le metodologie utilizzate, orienta lo sviluppo delle aree di intervento e promuove l’integrazione tra dimensione psicologica, relazionale e psicofisica all’interno del progetto associativo.
Il Responsabile scientifico svolge inoltre una funzione di supervisione e coordinamento rispetto ai collaboratori coinvolti nelle attività, contribuendo a mantenere un assetto condiviso e coerente con i principi dell’Associazione.
Tale funzione è ricoperta dal Presidente in relazione a competenze e qualifiche professionali.
Art. 9 - Assemblea degli Associati
L’Assemblea degli Associati ha le seguenti competenze: nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo, dell’organo di controllo e il revisore legale dei conti; i primi componenti del Consiglio direttivo sono nominati nell’Atto costitutivo; approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove si renda necessario per legge; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto; approva ogni regolamento predisposto dal Consiglio direttivo, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l’organizzazione dell’Associazione; si pronuncia sul ricorso proposto contro le delibere del Consiglio direttivo di rigetto alla domanda di iscrizione e di esclusione dell’Associato; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale. L’Assemblea è convocata altresì ogniqualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati con diritto di voto o dall’organo di controllo, ove nominato.
L’Assemblea è convocata mediante avviso recapitato tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata a ciascun Associato, all’indirizzo risultante dal libro degli Associati, e ai membri dell’organo di controllo, se nominato. L’avviso, che deve pervenire almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea, contiene il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione e l’ordine del giorno.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano di età o, in mancanza, dall’Associato scelto dall’Assemblea stessa. Il Presidente nomina un Segretario che verbalizza i contenuti dell’Assemblea, fatti salvi i casi in cui il Consiglio direttivo abbia ritenuto necessario o opportuno far svolgere tale compito a un notaio. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea.
Il Presidente verifica la regolare costituzione dell’Assemblea, accerta l’identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell’adunanza garantendo il più ampio intervento degli Associati e prende atto dei risultati delle votazioni.
Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli Associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati. Ogni Associato ha un voto, ad eccezione degli Associati che siano enti del Terzo Settore ai quali è attribuito un voto ogni trenta Associati, fino a un massimo di cinque voti. Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con diritto di voto che non sia titolare di cariche associative nell’Associazione, mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino a un massimo di tre Associati. Il voto si esercita in modo palese.
L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli Associati con diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza.
Per deliberare la modifica dello Statuto e in merito alla fusione, scissione e incorporazione occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre, in seconda convocazione, la presenza della metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non possono votare.
L’Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell’avviso di convocazione. Il Consiglio direttivo può ritenere opportuno svolgere la riunione mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell’avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell’Assemblea, accertare l’identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell’adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell’Assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. In tal caso, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.
Art. 10 - Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione e opera secondo gli indirizzi definiti dall’Assemblea, alla quale risponde.
Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell’Associazione; convoca l’Assemblea degli Associati e ne esegue le deliberazioni; delibera in ordine all’ammissione e all’esclusione degli Associati; predispone il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; determina le quote associative; predispone eventuali regolamenti interni necessari al funzionamento dell’Associazione e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea; svolge ogni altro compito non espressamente attribuito ad altri organi dallo Statuto o dalla normativa vigente.
Il Consiglio direttivo può delegare a uno o più dei propri componenti il compimento di specifici atti o categorie di atti.
Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, determinato dall’Assemblea in sede di nomina. La maggioranza dei componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero tra le persone indicate dagli enti associati.
Il Consiglio direttivo nomina al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Le cariche possono essere cumulate nella medesima persona, qualora esigenze organizzative lo rendano necessario, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza amministrativa.
Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio direttivo e li sottoscrive unitamente al Presidente. Cura la tenuta dei registri sociali e svolge le funzioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell’Associazione.
Il Tesoriere cura la gestione economica e finanziaria dell’Associazione, tiene i registri contabili e la relativa documentazione, nonché l’inventario dei beni. Provvede alla predisposizione del bilancio da sottoporre al Consiglio direttivo e successivamente all’Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio.
L’Associazione può aprire conti correnti bancari o postali intestati all’Associazione. L’utilizzo degli stessi avviene con firma del Presidente. Il Tesoriere o altro componente del Consiglio direttivo può essere delegato dal Presidente alla firma per gli atti di ordinaria amministrazione.
Ai componenti del Consiglio direttivo non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
La carica viene meno per revoca per giusta causa deliberata dall’Assemblea, dimissioni, decesso o sopravvenuta incompatibilità. È considerato dimissionario il consigliere che non partecipi a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.
In caso di cessazione di uno o più componenti nel corso del mandato, si procede alla sostituzione mediante surroga o, in mancanza, mediante elezione da parte dell’Assemblea.
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri o dall’organo di controllo, ove nominato.
L’avviso di convocazione, contenente luogo, data, ora e ordine del giorno, è trasmesso ai componenti almeno otto giorni prima della riunione, ridotti a cinque in caso di urgenza.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita l’identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervenire e di votare.
Il verbale della riunione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.
Art. 11 - Libri sociali
Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori: il libro degli Associati; il registro dei volontari; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea degli Associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, ove nominato.
Di ogni riunione degli organi dell’Associazione deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da chi ne svolge le funzioni, che deve essere letto e approvato all’inizio della successiva riunione.
I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi presso la sede associativa dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.
Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti interni.
Art. 12 - Presidente del Consiglio direttivo
Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
L’Associazione riconosce che Psicologia Condivisa nasce da un’elaborazione teorica, clinica e formativa sviluppata dal Presidente, il quale ne rappresenta il riferimento scientifico e culturale.
In tale prospettiva, il Presidente, in qualità di Responsabile scientifico, svolge una funzione di orientamento e garanzia della coerenza del progetto, assicurando la continuità tra i principi fondativi e lo sviluppo delle attività associative, nel rispetto della natura democratica dell’Associazione.
L’orientamento teorico di riferimento dell’Associazione è di matrice psicodinamica e sistemico relazionale.
Il Presidente è eletto all’interno del Consiglio direttivo che presiede, ne coordina l’operato, convoca le relative riunioni e cura l’esecuzione delle decisioni assunte. La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio che lo ha eletto ed egli è rieleggibile.
In caso di temporanea impossibilità, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano.
Art. 12 bis - Presidente e Responsabile scientifico
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e ne assicura il funzionamento generale, nel rispetto dello Statuto e della normativa vigente.
Il Presidente ricopre inoltre la funzione di Responsabile scientifico e culturale dell’Associazione, svolgendo una funzione di indirizzo e garanzia della coerenza tra le attività realizzate, i principi fondativi, la missione e l’identità del progetto associativo.
In tale ambito, il Presidente definisce e promuove gli orientamenti teorici e metodologici che guidano le attività associative, contribuendo all’elaborazione delle linee progettuali dell’Associazione, nel rispetto delle competenze degli organi sociali.
Il Presidente coordina e supervisiona le aree di intervento dell’Associazione, favorendo l’integrazione tra i diversi ambiti operativi e assicurando la qualità e la coerenza delle attività.
Convoca e presiede l’Assemblea degli Associati e il Consiglio direttivo, definendone l’ordine del giorno.
In caso di necessità e urgenza, il Presidente può assumere decisioni operative indifferibili, con obbligo di sottoporle a ratifica del Consiglio direttivo nella prima riunione utile.
Il Presidente rappresenta l’Associazione nei rapporti con enti pubblici e privati, istituzioni e partner progettuali, anche sotto il profilo scientifico e culturale.
Può proporre al Consiglio direttivo la nomina di referenti di area e collaboratori funzionali allo sviluppo delle attività associative.
Può delegare specifiche funzioni operative ad altri membri del Consiglio direttivo o a collaboratori, mantenendo la funzione di coordinamento generale.
Art. 13 - Organo di controllo
L’organo di controllo è nominato facoltativamente dall’Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
L’organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall’Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell’organo fanno parte tre membri, scelti tra non Associati. I componenti del Consiglio direttivo non possono contestualmente far parte anche dell’organo di controllo.
L’organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti dell’organo di controllo sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; può esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, la revisione legale dei conti; esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017, e attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del medesimo decreto.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni associative o su determinati affari. I componenti dell’organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell’Assemblea e alle riunioni del Consiglio direttivo.
Art. 14 - Revisione legale dei conti
Il revisore legale dei conti è nominato facoltativamente dall’Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Se la revisione legale dei conti è affidata dall’Assemblea all’organo di controllo, i componenti di tale organo devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Art. 15 - Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative e dagli ulteriori e diversi apporti di beni mobili e immobili degli Associati, dai proventi derivanti dal patrimonio dell’Associazione, dai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale, dai proventi dell’attività di raccolta fondi, da elargizioni e contributi ricevuti da soggetti diversi dagli Associati, da eredità, lasciti e avanzi di gestione comunque denominati.
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli Associati, ai lavoratori, ai collaboratori, agli amministratori e agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 16 - Bilancio d’esercizio e bilancio sociale
L’esercizio dell’Associazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone un bilancio e lo sottopone all’Assemblea per l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio d’esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile.
Ove ricorrano i presupposti dell’art. 14 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, il Consiglio direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.
Art. 17 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio è devoluto ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto deliberato dagli organi competenti e previo parere positivo dell’ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo Settore, salva diversa destinazione di legge.
Art. 18 - Norme finali
Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice civile, alle leggi nazionali e regionali in materia e alla normativa vigente per gli Enti del Terzo Settore.
I dati personali dei sottoscrittori dell’Atto costitutivo (luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) non sono pubblicati sul sito nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Sono indicati esclusivamente i nomi dei presenti alla riunione costitutiva.
