Psicologia Condivisa

Informazioni legali sulla raccolta fondi

Psicologia Condivisa APS può promuovere attività di raccolta fondi finalizzate a sostenere le attività istituzionali dell'Associazione e la realizzazione di progetti coerenti con le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore, per raccolta fondi si intende il complesso delle attività e delle iniziative poste in essere da un Ente del Terzo Settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Le attività di raccolta fondi possono essere svolte anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e pubblico.

Le modalità di raccolta fondi sono inoltre disciplinate dalle Linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2022, che forniscono agli Enti del Terzo Settore criteri di riferimento per lo svolgimento delle attività di raccolta fondi.

Psicologia Condivisa APS si impegna a promuovere eventuali iniziative di raccolta fondi in modo chiaro, trasparente e coerente con la propria missione associativa, indicando le finalità della raccolta, i progetti sostenuti e le modalità di utilizzo delle risorse raccolte.

Le somme raccolte sono destinate al sostegno delle attività istituzionali dell'Associazione e alla realizzazione di iniziative di ascolto, prevenzione, formazione, divulgazione psicologica e promozione del benessere psicofisico e relazionale nella comunità.

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Le informazioni contenute in questa sezione hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono consulenza fiscale, legale, amministrativa o professionale. Non sostituiscono la normativa vigente né l'eventuale valutazione del caso concreto da parte di un professionista qualificato.

Per gli aspetti non espressamente trattati, per eventuali aggiornamenti normativi e per l'inquadramento di situazioni specifiche, si rimanda alla consultazione della normativa completa e dei canali istituzionali competenti.

Si invita pertanto il donatore a confrontarsi con il proprio consulente fiscale, commercialista, legale o professionista di fiducia prima di effettuare l'erogazione o di richiedere l'applicazione di eventuali benefici fiscali.

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